Approvata il 20 novembre 1959
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989
PREAMBOLO
• Considerato
che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede
nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona
umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a
instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;
• Considerato
che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno
proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà
che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine
nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra
condizione;
• Considerato che
il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno
di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata
protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;
• Considerato che
la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata nella
Dichiarazione del
1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli istituti specializzati e
delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia;
• Considerato che
l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa,
L'ASSEMBLEA GENERALE
PROCLAMA
la presente
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinchè esso abbia una infanzia felice
e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle
libertà che vi sono enunciati; invita o genitori, gli uomini e le donne in
quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità
locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di
assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre
misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:
Principio primo:
il fanciullo deve
godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi
dirittidebb ono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna,
e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso,
la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine
nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione,
che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.
Principio
secondo:
il fanciullo deve
beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni,
in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di
crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettualem morale,
spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione
delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il
superiore interesse del fanciullo.
Principio terzo:
il fanciullo ha
diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.
Principio quarto:
il fanciullo deve
beneficare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo
sano.
A tal fine devono
essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate,
specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha
diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche
adeguate.
Principio quinto:
il fanciullo che
si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a
ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna
per il suo stato o la sua condizione.
Principio sesto:
il fanciullo, per
lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di
comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la
responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di
sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in
tenera età non deve essere separato dalla madre. la società e i poteri pubblici
hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di
quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E' desiderabile che alle
famiglie nunerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il
mantenimento dei figli.
Principio
settimo:
il fanciullo ha
diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita
e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di una educazione che contribuisca
alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza e di
possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo
senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla
società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro
che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale
responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve
avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che
devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono
fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.
Principio ottavo:
in tutte le
circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e
soccorso.
Principio nono:
il fanciullo deve
essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento.
Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non
deve essere inserito nell'attività produttiva prima di avere raggiunto un'età
minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere
un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il
suo sviluppo fisico, mentale o morale.
Principio decimo:
il fanciullo deve
essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione
razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di
discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di
tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella
consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al
servizio dei propri simili.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA I DIRITTI DEL
FANCIULLO
Gli Stati della
presente Convenzione
• Considerato
che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e
dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace del mondo,
• tenuto presente
il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle
Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel
valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed
un migliore tenore di vita in una ampia libertà,
• riconosciuto
che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo e nei Patti Internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo
spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione
alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione
politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o
altra condizione,
• ricordato che
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo hanno proclamato che l'infanzia
ha diritto a misure speciali di protezione e d assistenza,
• convinti che la
famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per
la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei
fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter
assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,
• riconosciuto
che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità,
deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e
comprensione,
• considerato che
occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società,
ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni
Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di
libertà, di eguaglianza e di solidarietà,
• tenuto presente
che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata
stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo del 1942 e
nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel
1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (in
particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto Internazionale sui Diritti
Economici, Sociali e Culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli
statuti e strumenti pertinenti delle
agenzie
specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della
protezione
dell'infanzia,
• tenuto presente
che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1959, "il fanciullo, a causa della
sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione
e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che
dopo la nascita",
• richiamate le
disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla
protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento
all'affidamento e
all'adozione su
piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea
generale, del 3
dicembre 1986), dell'insieme di regole minime delle Nazioni Unite per
l'amministrazione
della giustizia minorile ("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea
generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne
e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato
(risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974),
• riconosciuto
che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare
difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione,
• riconosciuta
l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni
di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto
quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai sensi della
presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore
ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima
maggiorenne.
Articolo 2
1. Gli stati
parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente
Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito
giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo
o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale,
della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque
altra condizione.
2. Gli Stati parti
devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia
protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo
status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei
suoi tutori o di membri della sua famiglia.
Articolo 3
1. In tutte le
decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza
sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di
primaria considerazione.
2. Gli Stati
parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie
al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei
tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e,
a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e
amministrativo.
3. Gli Stati
parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture
responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai
criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi
della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la
qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti
si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa,
amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in
questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e
culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse
di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione
internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti
rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o,
all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo
quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone
legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo
consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari
all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente convenzione.
Articolo 6 1. Gli
Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati
parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo
dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa
avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del
possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati
parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro
legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in
cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
1. Gli Stati
parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la
propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciute
per legge, senza interferenze legali
2. Se il
fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua
identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e
tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.
Articolo 9
1. Gli Stati
parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori
contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva
la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità
giudiziaria in conformità alla leggi ed alle procedure applicabili, che tale
separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo.
2. In qualsiasi
procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di
esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati
parti debbono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i
genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti
in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario
all'interesse superiore del fanciullo.
4. Allorquando
tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la
detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la
morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi
i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta,
fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della
famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il
membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste
informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati
parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti
di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità
all'obbligo che incombe agli stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo
9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di
entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della
famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito
umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione
di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri
della loro famiglia.
2. Un fanciullo i
cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere,
salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari
con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe
agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti
s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di
lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel loro paese.
Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto alle restrizioni
previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza
nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e
le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti
riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati
parti devono adottare le misure le misure appropriate per lottare contro i
trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei
paesi d'origine).
2. A tal fine,
gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati
parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il
diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni
del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di
maturità.
2. A tal fine,
verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in
qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in
conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo
ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di
ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a
prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa
o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezza scelto dal fanciullo.
2. l'esercizio di
questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano
soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
a) al rispetto
dei diritti e della reputazioni altrui
b) alla
salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o
della moralità pubblica.
Articolo 14
1. Gli Stati
parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione.
2. Gli Stati
parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza,
dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato
in modo consono alle sue capacità evolutive.
3. La libertà di
manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta
solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico,
la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e le libertà ed i diritti
fondamentali altrui.
Articolo 15
1. Gli stati
parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
a) a partecipare
alla vita culturale;
b) a godere della
tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica,
letteraria o artistica di cui egli sia autore.
2. Le misure che
gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione
di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo
sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
3. Gli Stati
parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile
per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
4. Gli Stati
parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno
dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione
internazionale nei campi scientifico e culturale.
Articolo 16
1. Gli Stati
parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle
disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi
avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei
diritti riconosciuti nel Patto.
2. a) Tutti i
rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne
trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle
disposizioni del presente Patto;
b) il Segretario
generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati
copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati
parti del presente Patto che siano membri di detti istituti specializzati, in
quanto tali, rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti
nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.
Articolo 17
1. Gli Stati
parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di
tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e
sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver
consultato gli Stati parti e istituti specializzati interessati.
2. I rapporti
possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di
adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
3. Qualora
informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni unite o ad un
istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà
necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un
riferimento preciso alle informazioni già date.
Articolo 18
1. Gli Stati
parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del
principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine
all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. La responsabilità di allevare il fanciullo
e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o,
all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono
venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
2. Al fine di
garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli
Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori
legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del
fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per
l'assistenza all'infanzia.
3. Gli Stati
parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui
genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di
servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso
degli appositi requisiti per usufruirne.
Articolo 19
1. Gli Stati
parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministativa,
sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di
violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza,
maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la
tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di
chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure
protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione
di programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a
coloro ai quali è affidato, nonchè per altre forme di prevenzione e ai fini di
identificazione, di rapporto, di ricorso, di trattamenti e di procedimenti nei
casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere
procedure d'intervento giudiziario.
Articolo 20
1. Un fanciullo
che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare
o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente,
avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello stato.
2. gli Stati
parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza
alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale
assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la
"kafala" prevista dalla legge islamica, l'adozione o, in caso di
necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia.
Nella scelta di
queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa
continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica,
culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti
che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse
superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e
devono:
a) assicurare che
l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino,
in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le
informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto
conto della situazione del fanciullo rispetto ai ganitori, ai parenti ed ai
tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro
assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consiglinecessari
in materia;
b) riconoscere
che l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di
assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una
famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa
trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente
sistemazione;
c) assicurare, in
caso di adozione in un altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela
e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello
nazionale;
d) prendere tutte
le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione
del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano
implicati;
e) perseguire gli
obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multileterali
e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del
fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi
competenti.
Articolo 22
1. gli Stati
parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi
di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù
delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato
da dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata
protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali
relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati
siano parte.
2. A tal fine,
gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad
ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni
intergovernative e non governative competenti che collaborano con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che
si trovino in simili condizioni e epr rintracciare i genitori o altri membri
della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le
informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non
vengano ritrovati nè i genitori, nè alcun altro membro della famiglia, deve
essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente
Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato
per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente
familiare.
Articolo 23
1. Gli Stati
parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve
godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la
sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e
garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai
fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne
prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata
alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di
altri che si prendano cura di lui.
3. In relazione
ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in
conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, ogni qualvolta risulti possibile,
tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura
del fanciullo , e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa
efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure
sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni
di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo
sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e
spirituale.
4. Gli Stati
parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo
scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del
trattamento medio, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la
diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi
di formazione professionale, nonchè l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire
agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la
loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione
sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei piu' alti livelli
raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche
riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo
non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati
parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare
devono prendere misure appropriate per:
a) ridurre il
tasso di mortalità neonatale ed infantile;
b) garantire a
tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare
riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
c) combattere le
malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base, mediante,
tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di
adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di
inquinamento ambientale;
d) garantire
approppriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
e) garantire che
tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano
informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile,
i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la
prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di
avvalersi di queste informazioni;
f) sviluppare la
medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in
materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati
parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le
pratic he tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei
fanciulli.
4. Gli Stati
parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale
allo scopo di garantire pregressivamente la piena realizzazione del diritto
riconosciuto in questo articolo.
A questo
proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare
considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorita' competenti a cure,
prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico
di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua
sistemazione. Articolo 26
1. Gli Stati
parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza
sociale, nonche' delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure
necessarie perche' questo diritto venga pienamente realizzato in conformità
alla loro legislazione interna.
2. Tali
prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto
conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone
responsabili del suo mantenimento nonche' di ogni altra considerazione
pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal
fanciullo o a suo nome.
Articolo 27
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente
atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. I genitori o
le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la
responsabilita' di assicurare, nei limiti delle loro possibilita' e delle loro
disponibilita' finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.
3. Gli Stati
parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere
le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile
nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessita', devono fornire
un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che
riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio .
4. Gli Stati
parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilita'
di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre
persone aventi una responsabilita' finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio
territorio che all'estero . In particolare, allorquando la persona avente una
responsabilita' finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese
diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali
nonche' la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati
strumenti.
Articolo 28
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e,
nell'ottica della progressiva e piena realizzazione di tale diritto e sulla
base di eguali opportunita', devono in particolare:
a) rendere
l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
b) promuovere lo
sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che
professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e
adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuita'
dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
c) rendere
l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità con ogni
mezzo appropriato;
d) rendere
l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla
portata di tutti i fanciulli;
e) prendere
provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la
riduzione dei tassi di abbandono.
2. Gli Stati
parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina
scolastica venga impartita rispettando la dignita' umana del fanciullo ed in
conformità alla presente Convenzione.
3. Gli Stati
parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in material
di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione
dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso
alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A tale
proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare
considerazione.
Articolo 29
1. Gli Stati
parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a:
a) promuovere lo
sviluppo della personalita' del fanciullo, dei suoi talenti, delle due
attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
b) inculcare nel
fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei
principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
c) inculcare al
fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei
suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui
vive, del paese di cui origianrio e delle civiltà diverse dalla propria;
d) preparare il
fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in
uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi
e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e
persone di origine autoctona;
e) inculcare nel
fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
2. Nessuna
disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata
quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e
dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel
paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita
in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dello Stato.
Articolo 30
Negli Stati in
cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine
autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia
autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita
culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria
vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della
propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo .
Articolo 31
1. Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposot ed allo svago, a dedicarsi
al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare
liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati
parti devono rispettare e pro;uovere il diritto del fanciullo a partecipare
pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di
adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di
uguaglianza.
Articolo 32
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo
sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca
con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati
parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed
educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto
conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli
Stati parti devono in particolare:
a) fissare l'età
minima per essere ammessi ad un impiego;
b) stabilire
un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
c) stabilire pene
o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo
articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti
devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo,
amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite
nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego dibambini nella
produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti
s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento
sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in
particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale,
per prevenire:
a) l'induzione o
la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
b) lo
sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali
illecite;
c) lo
sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti
devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale e
multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli
a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti
devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento
pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti
s'impegnano a garantire che:
a) nessun
fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o
degradanti;
né la pena
capitale, né l'ergastolo senza posibilità di liberazione debbano venire
irrogati per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
b) nessun
fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente o
arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo
devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo
più breve possibile.
c) qualsiasi
fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto
per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della
sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere
detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata
preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di
mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e
visite, salvo circostanze particolari.
d) qualsiasi
fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente
avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto
di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un
tribunale o un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il
diritto ad una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
1. Gli Stati
parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di
diritto internazionale umanitario applicsabili nei casi di conflitto armato e
la cui tutela si estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati
parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona
in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
3. Gli Stati
parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che
abbia compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo e si sforzeranno di
dare la precedenza ai più anziani.
4. In conformità
all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale di proteggere
la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono
prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli
colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti
adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico
ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di
negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma
di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto
armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca
la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di
aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a
promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua
età, nonchè dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di
fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e
tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli
Stati parti devono garantire in particolare che:
a) nessun
fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la
legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto
nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;
b) qualsiasi
fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le
seguenti garanzie:
I. essere
considerato innocente fino ache la sua colpevolezza non sia stata legalmente
provata;
II. essere
sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico, o
all'occorrenza, tramite
i suoi genitori o
tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione
della sua difesa;
III. avere la
propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità
competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla
legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò
non sia considerato contrario all'interesse superiore del fanciullo, ed in
particolare, in ragione della sua età o condizione, nonchè di quella dei suoi
genitori o tutori;
IV. non essere
obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far
interrogare i testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione
dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;
V. se considerato
colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento
e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attività
competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito
dalla legge;
VI. avvalersi
dell'assistenza gratuita di un'interprete, qualora non sia in grado di parlare
o di comprendere la lingua utilizzata;
VII. avere il
pieno rispetto della sua "privacy" in tutte le fasi del procedimento.
3. Gli Stati
parti devono cercsare di promuovere l'adozione di leggi, procedure,
l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i
fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la
legge penale, e in particolare si impegnano a:
a) fissare un'età
minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci
di infrangere la legge penale;
b) adottare
misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di
tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il
diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
4. Saranno
previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla
consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa
generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento
istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo
adeguato al loro benesere e proporzionato sia alla loro specifica condizione
sia al reato commesso.
Articolo 41
Nessuna
disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi
normativa che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del
fanciullo e che sia contenuta:
a) nella
legislazione di uno Stato parte, oppure
b) nel diritto
internazionale in vigore in quello Stato
Articolo 42
Gli Stati parti
si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della
Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di
esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli
obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito
un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto
indicate.
2. Il Comitato
sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza
nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato
saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo
personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché dei
principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del
Cmitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone
designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra
i suoi cittadini.
4. La prima
elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla
data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due
anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale
delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a
sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà
quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione
degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della
Convenzione.
5. L'elezione
sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal
Segterario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la
validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti,
risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di
voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e
votanti.
6. I membri del
Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati,
sono rieleggibili. Il mandato di cinque membri eletti alla prima elezione
scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di
questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di
morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere
il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato
tale membro provvederà a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino
alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato
adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato
elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni
del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi
altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una
riunione l'anno.
La durata delle
sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione
degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione
dell'Assemblea generale.
10 bis. Il
Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i
locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai
sensi della presente Convenzione.
11. (Con
l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai
sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio
delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea
generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del
Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).
12. (Gli Stati
parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni
degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di
ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni
Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).
Articolo 44
1. Gli Stati
parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale
delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i
diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella
realizazione di questi diritti;
a) entro due anni
dall'entrsata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati;
b)
successivamente ogni cinque anni;
2. I rapporti
redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali
difficoltà che impediscono agli Stati parti di assolvere pienamente gli
obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere
informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in
merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato parte
che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti,
trasmessi ai sensi del paragafo I/b a ripetere le informazioni di base
precedentemente fornite.
4. Il Comitato
può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa
all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato
sottoporrà all;Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico
e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.
6. Gli Stati
parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel
proprio paese.
Articolo 45
Allo scopo di
promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione
internazionale nel campo disciplinato della Convenzione medesima:
a) Le agenzie
specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto
di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il
Comitato può invitare le agenzie specializzate,
l'UNICEFe
qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione
della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie
specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti sull'applicazione della
Convenzione nei sottori di rispettiva competenza.
b) Il Comitato
trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad
altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga
una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla
base delle osservazioni e dei suggermenti del Comitatoeventualmente espressi su
questa richiesta o indicazioni;
c) Il Comitato
può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere
a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato
può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni
ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali
suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte
interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli
eventuali commenti degli Stati parti.
Articolo 46
La presente
Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente
Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente
Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di
adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente
Convenzione entrarà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il
Segterario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato
che ratifichi la presente Convenzione o vi adesica dopo il deposito del
ventesimo strunemto di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore
trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da
parte di tale Stato.
Articolo 50
1. Ogni Stato
parte può proporre un emendamento e depositarene il testo presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segterario generale comunicherà le
proposte di emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono
favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare
dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla
data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci a favore
di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli
auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli
Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi
emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in
vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei
due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.
3. Dopo la sua
entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato,
mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e
da qualsiasi emendamento essi abbiano accettato.
Articolo 51
1. Il Segretario
generale riceverà e comunichera a tutti gli Stati il testo delle riserve
apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà
consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.
3. Le riserve
possono edssere ritirare in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati
parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 52
Uno Stato parte
può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo
la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.
Articolo 53
Il Segretario
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente
Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo
fanno egualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.